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Riserva Terrestre e Marina

Regione Siciliana – Assessorato Territorio e Ambiente Riserva Naturale Orientata “Isola di Lampedusa”
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La Riserva Naturale “Isola di Lampedusa”, la cui gestione è stata affidata dalla Regione Siciliana a Legambiente, è stata istituita dopo un lungo iter iniziato nel 1984. Sin da allora la popolazione di Lampedusa, insieme alle associazioni ambientaliste, aveva chiesto la costituzione della Riserva per la salvare uno dei tratti costieri più belli e interessanti dell’Isola dalla cementificazione e dalla speculazione edilizia. Così è stata vinta una giusta battaglia per la tutela dell’ambiente e per il futuro di Lampedusa, contrastando un modello di sviluppo distruttivo, rivendicando anche a nome delle generazioni future il diritto alla salvaguardia di un bene naturale, di incommensurabile valore, che oggi tutti possono ammirare e fluire.

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Ormai è stato unanimemente riconosciuto, anche da coloro che portano la responsabilità di avere svenduto alla Valtur l’isola dei Conigli (una volta di proprietà del Comune), che la Riserva Naturale è una risorsa per lo sviluppo economico e turistico di Lampedusa, uno sviluppo pulito e duraturo, perché fondata sulla tutela e non sulla distruzione dei beni ambientali. La Riserva ha una superficie di 320 ettari e si estende da Cala Greca sino al vallone dell’Acqua ed è delimitata a nord dalla strada che conduce a Ponente.

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Essa comprende al suo interno i caratteristici valloni della Forbice, Profondo, le aree di macchia mediterranea ricostruita dal Corpo Forestale della regione Siciliana, e la splendida spiaggia dei Conigli, zona di ovodeposizione della tartaruga marina “Caretta caretta”. All’interno della riserva ricade inoltre il tratto di mare racchiuso tra l’isolotto dei Conigli e la costa. La stessa protegge pure un preziosissimo patrimonio di specie animali, come il Falco della Regina, il Marangone dal ciuffo, il Colubro lacerino e il Colubro dal cappuccio, e specie vegetali come la Caralluma europea, la Centaurea acaulis, i ginepri fenici sopravvissuti al disboscamento, tutte specie rare minacciate d’estinzione.

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Fino a poco tempo fa è stato consentito un uso del mare e delle aree ricadenti all’interno della riserva in contrasto con le leggi (abusivismo edilizio, apertura di strade, abbandono di rifiuti, navigazione in aree protette, bracconaggio, ecc.). Anche la spiaggia dei Conigli è stata usata come se fosse il più banale dei luoghi di mare e porta i segni di aggressioni e sfregi.

Questi luoghi, invece, sono unici al mondo. Gli splendidi colori del mare, le forme del paesaggio, la preziosissima vegetazione sopravvissuta e le rare specie animali, devono spingerci a rispettare questi luoghi. La loro visita deve suscitare emozioni forti e non il disagio che si prova in qualunque altra spiaggia sottoposta a forme di uso irrazionale e distruttivo. La Riserva non è quindi una sommatoria di vincoli e divieti, ma uno strumento di conservazione e valorizzazione del territorio.

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Norme d'uso e divieti vigenti nella riserva (Approvati con DD. M. 16/05/1995 e 11/08/1995)
Nell'area della riserva è consentito praticare la balneazione e l'escursionismo,salvo il rispetto delle modalità fissate dall'Ente gestore per la tutela dell'integrità ambientale.

Nella zona A della riserva è vietato:

  • transitare con mezzi motorizzati su piste, sentieri e mulattiere (tutti i mezzi,automobili e motocicli, devono essere posteggiati all'inizio della strada sterrata che conduce alla baia dei Conigli, in zona B);
  • la navigazione, l'accesso e la sosta di natanti di qualsiasi genere e tipo;
  • abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
  • praticare il campeggio e il bivacco;
  • usare apparecchi fono-riproduttori se non in cuffia;
  • la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
  • eseguire movimenti di terreno, scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
  • asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;
  • introdurre armi da caccia e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
  • esercitare la caccia e l'uccellagione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica, molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli;
  • distruggere, danneggiare o asportare i vegetali di ogni specie e tipo, o parti di esse;
  • praticare qualsiasi forma di pesca.
Le violazioni dei divieti previsti nel regolamento sono punti ai sensi dell'art. 26 della l.r. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da € 25,00 a € 2.500,00 Ogni violazione al regolamento va segnalata, oltre che al personale della riserva, ai competenti organi di vigilanza (Distaccamento Forestale, Capitaneria di Porto, Vigili urbani, Forze di Polizia). Ognuno è tenuto a sensibilizzare i visitatori e i bagnanti per fare rispettare le norme d'uso vigenti nella riserva.

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Comune di Lampedusa e Linosa Area Marina Protetta “Isole Pelagie”
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L’unicità e la peculiarità del patrimonio naturalistico delle Isole Pelagie hanno fatto si che su proposta dell’Amministrazione locale, provinciale e regionale, nonché del Ministero dell’Ambiente, fosse istituita con decreto del 21 ottobre 2002 un’Area Marina Protetta denominata appunto “Isole Pelagie”. Due sono le aeree (riguardo a Lampedusa) la cui tutela sarà integrale (in rosso nella cartografia), ossia Capo Grecale e Isola dei Conigli, anche se in quest’ultima è consentita la balneazione. Le zone in giallo rappresentano le aeree di riserva generale mentre quelle in blu di riserva parziale.

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Tra gli obiettivi che si intendono perseguire, oltre alla protezione ambientale dell'area marina interessata, figurano: la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona; la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona; la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistico-paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti.

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Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese aventi sede nel comune ricadente nell'area marina protetta.